Art. 366. Le Intendenze di finanza confrontano le risultanze dei rendiconti con quelle dei propri registri, e riconosciutele concordi appongono il visto ai rendiconti, e li spediscono coi documenti che li corredano alle Amministrazioni centrali da cui i funzionari dipendono. Le Amministrazioni centrali esaminano i rendiconti tanto in linea amministrativa quanto nei riguardi contabili, e trovatili regolari li trasmettono alla Corte dei conti, per la revisione definitiva e pel conseguente discarico de' funzionari.