(Regolamento-art. 366)
 
                              Art. 366. 
 
  Le Intendenze di finanza confrontano le risultanze  dei  rendiconti
con quelle dei propri registri, e riconosciutele  concordi  appongono
il visto  ai  rendiconti,  e  li  spediscono  coi  documenti  che  li
corredano  alle  Amministrazioni  centrali  da   cui   i   funzionari
dipendono. 
 
  Le Amministrazioni centrali esaminano i rendiconti tanto  in  linea
amministrativa quanto nei riguardi contabili, e trovatili regolari li
trasmettono alla Corte dei conti, per la revisione definitiva  e  pel
conseguente discarico de' funzionari.