(Testo unico imposte sui redditi-art. 230)
                              ART. 230 
Imposizione sostitutiva sulle pensioni erogate  a  taluni  lavoratori
                             frontalieri 
       (articolo 1, comma 79, legge 29 dicembre 2022, n. 197) 
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque  corrisposte  da
parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti della
gestione  della  previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i
superstiti e l'invalidita' del  Principato  di  Monaco,  comprese  le
prestazioni di  prepensionamento  erogate  da  enti  o  istituti  del
Principato  di  Monaco,  maturate  sulla  base  anche  di  contributi
previdenziali tassati alla  fonte  nel  Principato  di  Monaco  e  in
qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel
territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da  parte  di
intermediari  finanziari  italiani,  sono   soggette   a   un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.