ART. 230
Imposizione sostitutiva sulle pensioni erogate a taluni lavoratori
frontalieri
(articolo 1, comma 79, legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da
parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti della
gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidita' del Principato di Monaco, comprese le
prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del
Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in
qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel
territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di
intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.