Art. 311. (Manifestazione del consenso). Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. In caso di grave impedimento il detto presidente puo' delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 296. L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.