(CODICE CIVILE-art. 311)
                              Art. 311. 
 
                   (Manifestazione del consenso). 
 
  Il  consenso  dell'adottante  e   dell'adottando   o   del   legale
rappresentante di questo deve  essere  manifestato  personalmente  al
presidente della corte di appello nel cui  distretto  l'adottante  ha
residenza. 
 
  In caso di grave impedimento il detto presidente puo'  delegare  il
presidente  del  tribunale  a  ricevere  il  consenso  delle  persone
indicate nel comma  precedente  o  a  sentire  l'adottando  nel  caso
previsto nell'ultimo comma dell'art. 296. 
 
  L'assenso delle persone indicate negli  articoli  296  e  297  puo'
essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.