(CODICE CIVILE-art. 312)
                              Art. 312. 
 
               (Accertamenti della corte di appello). 
 
  La corte, assunte le opportune informazioni e  sentiti  i  genitori
dell'adottante, verifica: 
    1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 
    2) se colui che vuole adottare ha buona fama; 
    3) se l'adozione conviene all'adottando.