(CODICE CIVILE-art. 313)
                              Art. 313. 
 
               (Provvedimento della corte di appello). 
 
  La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico  ministero  e
omessa ogni altra formalita' di procedura, senza esprimere i  motivi,
pronunzia  in  questi  termini:  si  fa  luogo  o  non  si  fa  luogo
all'adozione.