(CODICE CIVILE-art. 314)
                              Art. 314. 
 
                           (Pubblicita'). 
 
  Il  decreto  che  pronunzia  l'adozione  deve  essere  iscritto  in
apposito registro, a cura del cancelliere, il quale nei dieci  giorni
successivi deve comunicarne copia all'ufficiale  dello  stato  civile
per l'annotazione in margine all'atto di nascita  dell'adottato  e  a
quello dell'adottante. 
 
  Parimenti deve essere iscritta e annotata  la  sentenza  di  revoca
dell'adozione entro trenta giorni dal giorno in  cui  e'  passata  in
giudicato. A questo effetto  la  parte  interessata  deve  presentare
copia autentica della sentenza al cancelliere della corte di  appello
che ha pronunziato l'adozione e agli  ufficiali  dello  stato  civile
competenti. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione  del
decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei  modi
che ritiene opportuni.