(Protocollo-art. 49)
                               Art. 49 
 
  Fin dall'entrata in vigore  del  presente  Trattato,  il  Consiglio
stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione  del
Comitato economico e sociale, mediante direttive  o  regolamenti,  le
misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione
dei  lavoratori,  quale  e'  definita  dall'articolo  precedente,  in
particolare: 
    a) assicurando una stretta collaborazione tra le  amministrazioni
nazionali del lavoro, 
    b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e
pratiche amministrative, come anche  i  termini  per  l'accesso  agli
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione  interna  ovvero
da accordi conclusi in  precedenza  tra  gli  Stati  membri,  il  cui
mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione  dei  movimenti
dei lavoratori, 
    c) abolendo in base a un piano progressivo, tutti i termini e  le
altre restrizioni  previste  dalle  legislazioni  interne  ovvero  da
accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai
lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta  di
un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite  per  i  lavoratori
nazionali, 
    d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le  offerte
e le domande di lavoro e a facilitare l'equilibrio a  condizioni  che
evitino di compromettere gravemente il tenore di vita  e  il  livello
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.