(Protocollo-art. 51)
                               Art. 51 
 
  Il  Consiglio,  con  deliberazione  unanime,  su   proposta   della
Commissione,  adotta  in  materia  di  sicurezza  sociale  le  misure
necessarie  per  l'instaurazione  della   libera   circolazione   dei
lavoratori, attuando  in  particolare  un  sistema  che  consenta  di
assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: 
    a) il cumulo di tutti i periodi  presi  in  considerazione  dalle
varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e  la  conservazione
del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, 
    b) il pagamento delle  prestazioni  alle  persone  residenti  nei
territori degli Stati membri.