(Convenzione - art. 238)
                            Articolo 238 
           Diritto di condurre ricerca scientifica marina 
   Tutti  gli   Stati,   indipendentemente   dalla   loro   posizione
geografica, e le competenti organizzazioni  internazionali  hanno  il
diritto di condurre  ricerca  scientifica  marina  nel  rispetto  dei
diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito  dalla  presente
Convenzione.