(Convenzione - art. 240)
                            Articolo 24O 
Principi  generali  che  disciplinano  la  condotta   della   ricerca
                         scientifica marina 
   Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti
principi: 
   a) la ricerca scientifica marina e' condotta esclusivamente a fini 
      pacifici; 
   b) la ricerca scientifica marina e' condotta con appropriati 
      metodi  scientifici  e  mezzi  compatibili  con   la   presente
Convenzione; 
   c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo 
      ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili 
      con la presente  Convenzione  e  viene  debitamente  tenuta  in
considerazione durante tali usi; 
   d) la ricerca scientifica marina e' condotta nel rispetto di tutti 
      i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente 
      Convenzione,  inclusi  quelli  relativi   alla   protezione   e
preservazione dell'ambiente marino.