Articolo 24O Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi: a) la ricerca scientifica marina e' condotta esclusivamente a fini pacifici; b) la ricerca scientifica marina e' condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione; c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi; d) la ricerca scientifica marina e' condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.