(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 4)
                             Articolo 4 
  Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale. 
 
  1. Lo SIA, ove previsto dalla  normativa  vigente,  e'  predisposto
contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati  e  delle
informazioni raccolte  nell'ambito  del  progetto  stesso  anche  con
riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono  seguite,  le
norme tecniche di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale  n.
4 del 5 gennaio  1989),  e  successive  modificazioni,  nonche',  ove
applicabili, le norme tecniche regionali in materia. 
  Per  i  progetti  soggetti  a  valutazione   d'impatto   ambientale
nazionale, lo  studio  d'impatto  ambientale  dovra'  uniformarsi  ai
disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del
9 aprile 2004,  recante  "Linee  guida  per  l'utilizzo  dei  sistemi
innovativi nelle valutazioni di  impatto  ambientale",  adottando  le
tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. 
  2. La relazione di  compatibilita'  ambientale,  sulla  base  delle
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto  preliminare,
analizza e determina le misure  atte  a  mitigare  e  compensare  gli
effetti  dell'intervento  sull'ambiente  e   sulla   salute,   ed   a
riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del
contesto  territoriale  avuto  riguardo  agli  esiti  delle  indagini
tecniche,    alle    caratteristiche    dell'ambiente     interessato
dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle
attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento,  e
all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.