(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.  Surrogazione
      di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 
 
    1.  Ciascuna  parte,  all'atto  della  propria  costituzione   in
giudizio, consegna il proprio  fascicolo,  contenente  gli  originali
degli atti ed  i  documenti  di  cui  intende  avvalersi  nonche'  il
relativo indice. 
    2.  Gli  atti  devono  essere  depositati  in  numero  di   copie
corrispondente  ai  componenti  del  collegio  e  alle  altre   parti
costituite. Se il fascicolo di parte  e  i  depositi  successivi  non
contengono le copie degli atti di cui  al  presente  comma  gli  atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  puo'
tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del
numero di copie richieste. 
    3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo  del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio,  nel  quale
inserisce l'indice  dei  documenti  depositati,  le  copie  dell'atto
introduttivo e dei documenti e,  successivamente,  degli  altri  atti
delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e  di
ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 
    4. Il segretario, dopo  aver  controllato  la  regolarita'  anche
fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data
e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in
esso un atto o un documento. 
    5. In caso di smarrimento,  furto  o  distruzione  del  fascicolo
d'ufficio o di singoli atti  il  presidente  del  tribunale  o  della
sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza,  il  collegio,  ne
da'   comunicazione   al   segretario   e   alle   parti   al   fine,
rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che  tiene
luogo dell'originale. Qualora non  si  rinvenga  copia  autentica  il
presidente, con decreto, fissa una camera di  consiglio,  di  cui  e'
dato avviso alle  parti,  per  la  ricostruzione  degli  atti  o  del
fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se,  e  in  quale  tenore,  esso  debba  essere
ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il
collegio ne  ordina  la  rinnovazione,  se  necessario  e  possibile,
prescrivendone il modo.