(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 6)
                               Art. 6 
 
 
Ritiro  e  trasmissione  dei  fascicoli  di  parte  e  del  fascicolo
                              d'ufficio 
 
    1.  I  documenti  e  gli  atti  prodotti  davanti  al   tribunale
amministrativo regionale non  possono  essere  ritirati  dalle  parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 
    2. In caso di appello,  il  segretario  del  giudice  di  appello
richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio  al  segretario  del
giudice di primo grado. 
    3.  Se  e'  appellata  una  sentenza   non   definitiva,   ovvero
un'ordinanza cautelare, non  si  applica  il  comma  2.  Tuttavia  il
giudice di appello, puo',  se  lo  ritiene  necessario,  chiedere  la
trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte
interessata di produrre copia di determinati atti. 
    4. Il presidente della sezione puo' autorizzare  la  sostituzione
degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in  originale  con  copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata della parte interessata.