Art. 1931
      Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

1.  I  comuni  e  le  autorita' diplomatiche e consolari continuano a
svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste
di leva.
2.  Presso  i  comuni  le  liste  di  leva  sono  gestite  in modo da
consentire   l'accesso   all'Amministrazione   della   difesa,  senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3.  Le  modalita'  di  tenuta  delle  liste  da parte dei comuni e di
accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto
con  il  Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali.