Art. 1933 
                          Domicilio legale 
 
  1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: 
    a) i giovani dei quali il padre, o, in  mancanza  del  padre,  la
madre o il tutore, abbia domicilio nel comune,  nonostante  che  essi
dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati,  detenuti  o
figli di un espatriato, o di un  militare  in  effettivo  servizio  o
prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune; 
    b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza  del  padre,
la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver
legale domicilio in altro comune; 
    c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o,
in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; 
    d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che  siano
privi di padre, madre e tutore; 
    e) i giovani nati o residenti  nel  comune  che,  non  trovandosi
compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere  da  a)  a
d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune. 
  2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e'  considerato
domicilio legale del giovane nato o dimorante  all'estero  il  comune
dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio
della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il
comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza  di  detta
designazione, il comune di Roma. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.