(CODICE CIVILE-art. 2947)
                             Art. 2947. 
 
        (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). 
 
  Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato. 
 
  Per il risarcimento  del  danno  prodotto  dalla  circolazione  dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 
 
  In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come  reato  e
per il reato e' stabilita una  prescrizione  piu'  lunga,  questa  si
applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per
causa  diversa  dalla  prescrizione   o   e'   intervenuta   sentenza
irrevocabile nel giudizio penale,  il  diritto  al  risarcimento  del
danno si prescrive nei termini indicati  dai  primi  due  commi,  con
decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui  la
sentenza e' divenuta irrevocabile.