(CODICE CIVILE-art. 2948)
                             Art. 2948. 
 
                   (Prescrizione di cinque anni). 
 
  Si prescrivono in cinque anni: 
    1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 
    2) le annualita' delle pensioni alimentari; 
    3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e  ogni  altro
corrispettivo di locazioni; 
    4) gli interessi e, in generale,  tutto  cio'  che  deve  pagarsi
periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 
    5) le indennita' spettanti per  la  cessazione  del  rapporto  di
lavoro.