Art. 2948. (Prescrizione di cinque anni). Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie; 2) le annualita' delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.