Art. 2948.
(Prescrizione di cinque anni).
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro.