(CODICE CIVILE-art. 2949)
                             Art. 2949. 
 
               (Prescrizione in materia di societa'). 
 
  Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano  dai  rapporti
sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese. 
 
  Nello stesso termine si prescrive l'azione di  responsabilita'  che
spetta  ai  creditori  sociali  verso  gli  amministratori  nei  casi
stabiliti dalla legge.