Art. 2951.
(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto).
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di
spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il
trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in
caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e'
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo
di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall'art. 1679.