(CODICE CIVILE-art. 2951)
                             Art. 2951. 
 
       (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto). 
 
  Si prescrivono in un anno i  diritti  derivanti  dal  contratto  di
spedizione e dal contratto di trasporto. 
 
  La prescrizione si compie con il decorso di  diciotto  mesi  se  il
trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. 
 
  Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona  o,  in
caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in  cui  e'
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al  luogo
di destinazione. 
 
  Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i
diritti verso  gli  esercenti  pubblici  servizi  di  linea  indicati
dall'art. 1679.