(CODICE CIVILE-art. 2952)
                             Art. 2952. 
 
             (Prescrizione in materia di assicurazione). 
 
  Il diritto al pagamento delle rate di premio  si  prescrive  in  un
anno dalle singole scadenze. 
 
  Gli altri diritti  derivanti  dal  contratto  di  assicurazione  si
prescrivono  in  un  anno  e  quelli  derivanti  dal   contratto   di
riassicurazione in due anni dal giorno in cui  si  e'  verificato  il
fatto su cui il diritto si fonda. 
 
  Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre
dal  giorno  in  cui  il   terzo   ha   richiesto   il   risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 
 
  La  comunicazione  all'assicuratore  della  richiesta   del   terzo
danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso  della
prescrizione finche' il credito  del  danneggiato  non  sia  divenuto
liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non  sia
prescritto. 
 
  La disposizione del comma  precedente  si  applica  all'azione  del
riassicurato   verso   il    riassicuratore    per    il    pagamento
dell'indennita'.