(CODICE CIVILE-art. 2954)
                             Art. 2954. 
 
                     (Prescrizione di sei mesi). 
 
  Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli  osti
per l'alloggio e il vitto che somministrano,  e  si  prescrive  nello
stesso termine il diritto di tutti coloro che danno  alloggio  con  o
senza pensione.