(CODICE CIVILE-art. 2955)
                             Art. 2955. 
 
                     (Prescrizione di un anno). 
 
  Si prescrive in un anno il diritto: 
    1) degli  insegnanti,  per  la  retribuzione  delle  lezioni  che
impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 
    2) dei prestatori di lavoro, per le  retribuzioni  corrisposte  a
periodi non superiori al mese; 
    3) di  coloro  che  tengono  convitto  o  casa  di  educazione  e
d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 
    4)  degli  ufficiali  giudiziari,  per  il  compenso  degli  atti
compiuti nella loro qualita'; 
    5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi  non
ne fa commercio; 
    6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.