(CODICE CIVILE-art. 2957)
                             Art. 2957. 
 
             (Decorrenza delle prescrizioni presuntive). 
 
  Il  termine  della  prescrizione  decorre  dalla   scadenza   della
retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. 
 
  Per le  competenze  dovute  agli  avvocati,  ai  procuratori  e  ai
patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione  della  lite,
dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;  per  gli
affari   non   terminati,   la   prescrizione   decorre   dall'ultima
prestazione.