(CODICE CIVILE-art. 2960)
                             Art. 2960. 
 
                     (Delazione di giuramento). 
 
  Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al  quale
la prescrizione e' stata opposta puo'  deferire  all'altra  parte  il
giuramento per accertare se si e' verificata l'estinzione del debito. 
 
  Il giuramento puo' essere deferito al  coniuge  superstite  e  agli
eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia
dell'estinzione del debito.