(CODICE CIVILE-art. 2961)
                             Art. 2961. 
 
                    (Restituzione di documenti). 
 
  I cancellieri,  gli  arbitri,  gli  avvocati,  i  procuratori  e  i
patrocinatori  legali  sono  esonerati  dal   rendere   conto   degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre  anni  da  che  queste  sono
state decise o sono altrimenti terminate. 
 
  Tale esonero si verifica, per gli ufficiali  giudiziari,  dopo  due
anni dal compimento degli atti ad essi affidati. 
 
  Anche  alle  persone  designate  in  questo  articolo  puo'  essere
deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o  sanno  dove
si trovano gli atti o le carte. 
 
  Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.