Art. 1950 
                        Soggezione alla leva 
 
  1. Sono soggetti alla leva: 
    a) i cittadini italiani  di  sesso  maschile,  anche  se  abbiano
acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva  della  propria
classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in  cui  compiono
il quarantacinquesimo anno di eta', salvo il  disposto  dell'articolo
1990, comma 1, lettera s); 
    b) gli  apolidi  di  sesso  maschile  che  abbiano  stabilito  la
residenza nella Repubblica anche dopo la  chiamata  alla  leva  della
propria classe di nascita e prima del 31 dicembre  dell'anno  in  cui
compiono il quarantacinquesimo anno di eta'. 
  2. I soggetti devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  eta',
idoneita' fisica e morale previsti dal presente titolo. 
  3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e  2  sono  soggetti
alla leva di terra, salvo che si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.