Art. 2963.
(Computo dei termini di prescrizione).
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle
altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento
iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare
dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel
giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con
l'ultimo giorno dello stesso mese.