(CODICE CIVILE-art. 2963)
                             Art. 2963. 
 
               (Computo dei termini di prescrizione). 
 
  I termini di prescrizione contemplati dal presente codice  e  dalle
altre leggi si computano secondo il calendario comune. 
 
  Non si computa il giorno  nel  corso  del  quale  cade  il  momento
iniziale del termine e la prescrizione si  verifica  con  lo  spirare
dell'ultimo istante del giorno finale. 
 
  Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di  diritto  al
giorno seguente non festivo. 
 
  La prescrizione a mesi si verifica  nel  mese  di  scadenza  e  nel
giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. 
 
  Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con
l'ultimo giorno dello stesso mese.