(CODICE CIVILE-art. 2964)
                             Art. 2964. 
 
          (Inapplicabilita' di regole della prescrizione). 
 
  Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena
di decadenza, non si applicano  le  norme  relative  all'interruzione
della prescrizione. Del  pari  non  si  applicano  le  norme  che  si
riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.