(CODICE CIVILE-art. 2969)
                             Art. 2969. 
 
                        (Rilievo d'ufficio). 
 
  La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice,  salvo
che, trattandosi  di  materia  sottratta  alla  disponibilita'  delle
parti,  il  giudice  debba  rilevare  le   cause   d'improponibilita'
dell'azione. 
 
 
  Roma, addi' 16 marzo 1942-XX 
 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               GRANDI