Art. 1963
                          Sessione di leva

1.  Le  operazioni  di  leva  per  ogni singola classe si svolgono in
un'unica  sessione  che  ha  inizio  il  1°  gennaio  e termina il 31
dicembre  di  ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse
alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in
un diverso momento.