Art. 1986 
     Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero 
 
  1. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo 1985, rimpatriati prima del compimento  del  trentesimo
anno di eta', sono obbligati a presentarsi alla visita di leva  entro
il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini
risultati idonei alla visita di leva iniziano  il  servizio  di  leva
entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata  effettuata
la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione
alle esigenze funzionali di Forza armata. 
  2. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo  1985,  rimpatriati  o  residenti  all'estero  dopo  il
raggiungimento dell'eta' indicata  al  comma  1,  sono  collocati  in
congedo illimitato. 
  3. I cittadini, dispensati  dal  presentarsi  alle  armi  ai  sensi
dell'articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato
estero, possono essere dispensati dal  compiere  la  ferma  di  leva,
salvo l'obbligo di rispondere  alle  eventuali  chiamate  della  loro
classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato
estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei
mesi,  fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito  da  convenzioni
stipulate con lo Stato. 
  4. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini  e  nelle
condizioni previste dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b)  non
perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita
con  dispensa  dal  presentarsi  alle  armi  o   la   dispensa   dopo
l'arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica: 
    a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e
durata; 
    b)  per  giustificati  motivi,  per  un  periodo  non  eccedente,
rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei  o
dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti  dagli
altri Paesi. 
  5. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i  quali  e'
rimpatriato o prima della scadenza dei termini di  cui  al  comma  4,
lettera b), perde i benefici accordatigli  per  la  sua  qualita'  di
residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli, qualora
un  nuovo   espatrio   si   verifichi   nelle   condizioni   previste
dall'articolo 1958, comma 1, lettere a) e b). 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.