Articolo 270
Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari
competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della
Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro
aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai
concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci
annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.