Articolo 272
    Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1.  L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare  programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi  regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative  di  cooperazione  da  attuarsi anche da parte dei singoli
associati.

2.  I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo  0.80  per  cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti  dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione    allo   sviluppo   ed   interventi   di   solidarieta'
internazionale.