Articolo 272
Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli
associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta'
internazionale.