Art. 134 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con  strumenti  elettronici
di  rilevamento  di  immagini,  prevedendo  specifiche  modalita'  di
trattamento e forme semplificate di informativa  all'interessato  per
garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento a  quanto
previsto dall'articolo 11.