Art. 134
                        Attivita' di radioamatore
    1.  L'attivita'  di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio,  svolto  in  linguaggio  chiaro,  o  con  l'uso  di  codici
internazionalmente  ammessi,  esclusivamente  su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e  di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa  autorizzazione  generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
    2.  Al  di  fuori  della sede dell'impianto l'attivita' di cui al
comma  1  puo'  essere  svolta  con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
    3. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui
al presente Capo e dell'allegato n. 26.
    4. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.