Art. 143 
                          Stazioni ripetitrici 
    1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle  disposizioni  recate  dagli  articoli
107,  commi  5,  9  e  10,  e  140,  l'autorizzazione  generale   per
l'installazione e l'esercizio: 
    a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; 
    b)  di  impianti   automatici   di   ricezione,   memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi; 
    c) di impianti destinati ad uso collettivo. 
    2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad  uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione;  la  stazione  deve  essere
identificata dal nominativo  di  cui  all'articolo  139  relativo  al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B  preceduta  da  una
sbarra.