Art. 107. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia. 2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: a) le attivita' direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti; b) le attivita' di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attivita' professionale sempre che l'obiettivo di tale attivita' non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione; c) le attivita' di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; 2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilita' civile; 3) l'intermediazione non e' svolta professionalmente; 4) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita' civile connessi al viaggio stesso; 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni. 3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita' di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorita' interessate.