Art. 107. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano  le  condizioni
di  accesso  e  di  esercizio   dell'attivita'   di   intermediazione
assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel  territorio
della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera  prestazione
di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte  di  persone
fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica, nonche'  i  servizi  di  intermediazione  assicurativa  e
riassicurativa connessi con rischi e  impegni  situati  al  di  fuori
dell'Unione  europea,  quando  sono  offerti   da   intermediari   di
assicurazione e riassicurazione registrati in Italia. 
  2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: 
    a)  le  attivita'  direttamente  esercitate  dalle   imprese   di
assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti; 
    b) le attivita' di sola informazione fornite a titolo  accessorio
nel  contesto  di  un'altra  attivita'   professionale   sempre   che
l'obiettivo  di  tale  attivita'  non  sia   quello   di   assistenza
all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di
assicurazione; 
    c) le attivita' di intermediazione assicurativa quando  ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni: 
      1) il contratto di assicurazione richiede  soltanto  conoscenze
sulla copertura fornita; 
      2) salvo il caso di cui al numero  4),  non  si  tratta  di  un
contratto  di  assicurazione  sulla  vita  o  contro  i   rischi   di
responsabilita' civile; 
      3) l'intermediazione non e' svolta professionalmente; 
      4) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne
copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o  il  danneggiamento  del  bagaglio
ovvero copre i rischi del ramo vita e  della  responsabilita'  civile
connessi al viaggio stesso; 
      5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento  euro  e
la  durata  complessiva  del  contratto  di  assicurazione,  compresi
eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni. 
  3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2,  lettera
d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita'  di  intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita  mediante  i
poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per  quanto  riguarda
l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di  cui
al capo  III,  informando  e  collaborando  con  le  altre  autorita'
interessate.