Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal
capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attivita' nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.