Art. 233. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per le  attivita'  disciplinate  dal
capo III e per i lavoratori esposti  esclusivamente  alle  radiazioni
previste  dal  trattato   che   istituisce   la   Comunita'   europea
dell'energia atomica, le norme del presente  titolo  si  applicano  a
tutte le attivita' nelle quali i lavoratori  sono  o  possono  essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita'
lavorativa.