Art. 234. 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) agente cancerogeno: 
      1)  una  sostanza  che  risponde  ai  criteri   relativi   alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  e  successive
modificazioni; 
      2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero
1), quando la concentrazione di una o  piu'  delle  singole  sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti  di  concentrazione  per  la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2  in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 
      3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto dall'allegato XLII; 
    b) agente mutageno: 
      1)  una  sostanza  che  risponde  ai  criteri   relativi   alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 
      2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al  punto
1), quando la concentrazione di una o  piu'  delle  singole  sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti  di  concentrazione  per  la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene  1  o  2  in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni; 
    c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite  della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di  un  agente
cancerogeno  o  mutageno  nell'aria,  rilevabile  entro  la  zona  di
respirazione  di  un  lavoratore,  in  relazione  ad  un  periodo  di
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.