Art. 329 Cessazione della concessione 1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo. 2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga. 3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio. 4. Costituiscono motivi di perdita del titolo: a) la cessazione dall'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 320, comma 12; b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC; c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato; d) il decesso del concessionario; e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST; f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 318. 5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo: a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata; b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unita' navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda; c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unita' navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorita', quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui a occupare stabilmente l'alloggio. 6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione e' preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi. 7. Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprieta'.