Art. 329 
 
                    Cessazione della concessione 
 
1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la  perdita
del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo. 
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio  libero  da  persone  e
cose entro novanta giorni dalla data di  perdita  del  titolo,  fatta
salva la concessione di proroga. 
3.  Il  comando  competente  a  disporre  la   concessione   notifica
all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353,
l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con
le modalita'  di  cui  all'articolo  341.  La  mancata  notifica  non
costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio. 
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo: 
a) la  cessazione  dall'incarico  per  il  quale  e'  stato  concesso
l'alloggio ASGC, ASIR e ASI,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 320, comma 12; 
b) la scadenza del periodo di durata della  concessione  di  alloggio
AST, APP, SLI e ASC; 
c) il collocamento in quiescenza del concessionario o  la  cessazione
dal   servizio   attivo   o   il   passaggio    all'impiego    civile
nell'Amministrazione dello Stato; 
d) il decesso del concessionario; 
e) la concessione  nell'ambito  del  territorio  nazionale  di  altro
alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST; 
f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o di usufrutto,
da parte  del  concessionario  o  di  familiare  convivente,  di  una
abitazione ritenuta  idonea  dal  comando,  disponibile  e  abitabile
ubicata  nell'ambito  del  presidio   ovvero   nella   circoscrizione
alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma  1,  lettera  a),
dell'articolo 318. 
5. Per il concessionario  di  alloggio  AST  costituiscono  ulteriori
motivi di perdita del titolo: 
a) la concessione  nell'ambito  del  territorio  nazionale  di  altro
alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata; 
b) il trasferimento in altra  sede,  fatte  salve  le  movimentazioni
nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco  su
unita' navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda; 
c) il trasferimento in  altra  sede  o  l'imbarco  su  unita'  navale
ascritta ad altra sede, disposto d'autorita', quando  in  entrambi  i
casi  il  nucleo  familiare  non  continui  a  occupare   stabilmente
l'alloggio. 
6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5,  lettere  a),
b) e c), per stabilire la perdita  del  titolo  alla  concessione  e'
preventivamente  acquisito  il  parere   tecnico   della   competente
commissione di controllo per gli alloggi. 
7. Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto
notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale  risulti  il  reddito
complessivo    percepito    dal    nucleo    familiare     convivente
dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione  di
alloggio di proprieta'.