Art. 330 
 
                     Decadenza dalla concessione 
 
1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: 
a) impiego dell'alloggio per fini non  conformi  alla  sua  specifica
funzione; 
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio; 
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per  l'uso  e  la
manutenzione; 
d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro  sessanta  giorni
dalla scadenza dei termini; 
e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del
rilascio della concessione dell'alloggio; 
f) mancata occupazione  stabile  con  il  proprio  nucleo  familiare,
dichiarato nella originaria domanda, entro sei  mesi  dalla  data  di
consegna dell'alloggio. 
2. Il comando competente, in caso  di  decadenza  dalla  concessione,
notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto
secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354,
nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non  oltre  il
trentesimo  giorno   successivo   a   quello   della   notifica   del
provvedimento stesso.