Art. 331 
 
                 Revoca anticipata della concessione 
 
1. Per inderogabili esigenze di servizio, per  motivi  eccezionali  o
per causa  di  forza  maggiore,  previa  autorizzazione  dello  Stato
maggiore della rispettiva Forza armata, il  comando  competente  puo'
disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo  di  alloggio.
In tal caso  all'utente  e'  assegnato,  in  via  prioritaria,  altro
alloggio   idoneo   con   spese    di    trasferimento    a    carico
dell'Amministrazione  della  difesa.   Sono,   altresi',   a   carico
dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco  se,  a  causa
dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e'  stata
revocata la concessione, passa nell'ambito dello  stesso  presidio  o
circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata. 
2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e'  reso  libero
entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.