Art. 332 
 
                      Proroghe per il rilascio 
 
  1. Il presente articolo si applica ai seguenti alloggi di  servizio
delle Forze armate di cui all'articolo 279 del codice: 
    a) alloggi  di  servizio  gratuiti  per  consegnatari  e  custodi
(ASGC); 
    b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza  annessi
locali di rappresentanza (ASIR-ASI); 
    c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie
dei militari (AST). 
  2. Le proroghe temporanee al rilascio degli  alloggi  di  servizio,
previste dall'articolo  286,  comma  3  del  codice,  possono  essere
concesse: 
    a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e  ASI  quando  non  vi
sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; 
    b) ai concessionari di alloggi AST che  non  sono  incorsi  nella
revoca anticipata  della  concessione.  In  tal  caso,  salvo  quanto
previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe  concesse  in
tempi successivi non possono superare la durata massima  di  un  anno
decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo; 
    c) al coniuge superstite del concessionario  dell'alloggio  o  ad
altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato
civile, per una  durata  massima  pari  a  tre  mesi  decorrenti  dal
novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario  per  gli
alloggi ASGC, ASIR  e  ASI  e  pari  al  periodo  occorrente  per  il
completamento dei previsti anni  di  utilizzazione  aumentati  di  un
ulteriore anno, per gli alloggi AST. 
  3. Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e  c)  possono  essere
rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono  richieste
di alloggi. 
  4. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe sono: 
    a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di
alloggi ASIR interforze e NATO; 
    b) il capo di stato maggiore di Forza  armata  per  le  vedove  o
altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi  ASIR  di
Forza armata; 
    c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in  tutti
gli altri casi. 
  5. L'istanza di proroga e' inoltrata agli organi di cui al comma 4,
secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in
cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del
concessionario, l'istanza e' inoltrata dagli aventi titolo entro  due
mesi da tale evento. Non sono  prese  in  considerazione  le  domande
presentate oltre i suddetti termini. 
  6. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di
proroga sono comunicate agli  interessati  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine  non
costituisce accoglimento dell'istanza. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.