Art. 332 Proroghe per il rilascio 1. Il presente articolo si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'articolo 279 del codice: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST). 2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3 del codice, possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo; c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST. 3. Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi. 4. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe sono: a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO; b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata; c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi. 5. L'istanza di proroga e' inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza e' inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini. 6. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.