Art. 333 
 
                       Recupero degli alloggi 
 
1. Se l'alloggio non e'  lasciato  libero  nel  termine  fissato,  il
comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza
di  recupero  coattivo,  con  le  modalita'  riportate  nel   modello
dell'allegato   M,   di   cui   all'articolo   355,   da   notificare
all'interessato. 
2.  Il  comando  competente  fissa  la  data  del  recupero  coattivo
dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione  e  di
eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente.  La  data
e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione
o revoca della concessione e  al  trentesimo  giorno  dalla  data  di
decadenza della concessione. 
3.  L'esecuzione  del  recupero  coattivo  e'  effettuata  alla  data
stabilita, anche in  pendenza  di  ricorso,  in  presenza  di  negata
sospensiva dell'esecuzione del provvedimento  amministrativo,  da  un
rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da  personale
dell'Arma dei carabinieri e  da  un  medico  militare,  appositamente
designati dal competente comando,  che  li  richiede  preventivamente
agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N
e O, di cui agli articoli 356 e 357. 
4. Se l'alloggio e' chiuso o l'utente si  rende  irreperibile  o  non
consente  l'ingresso,  si  procede  all'accesso  forzoso  secondo  le
vigenti    disposizione    di    legge,     compilando     inventario
particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio. 
5.   Per    l'imballaggio,    il    facchinaggio,    il    trasporto,
l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie  e'
incaricata    una    ditta.    Le    relative    spese,    anticipate
dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono  a  carico
dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge. 
6. Ferma  restando  la  cessazione  della  concessione,  in  caso  di
recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento  in
cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.