Art. 276 
 
           Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati 
 
    1. I concorrenti riuniti o  consorziati  indicati  dal  consorzio
come  esecutori  delle  prestazioni,  dopo  l'aggiudicazione  possono
costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro
V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione
unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. 
    2. La societa' subentra, senza  che  cio'  costituisca  ad  alcun
effetto subappalto o cessione di  contratto  e  senza  necessita'  di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale  o  parziale
del contratto, ferme  restando  le  responsabilita'  dei  concorrenti
riuniti o consorziati ai sensi del codice. 
    3. Il subentro ha effetto dalla data di  notificazione  dell'atto
costitutivo  alla  stazione  appaltante,  e   subordinatamente   alla
iscrizione della societa' nel registro delle imprese. 
    4. Tutti i concorrenti riuniti devono far  parte  della  societa'
nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 
    5. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la societa'
costituita  dai  concorrenti  riuniti  o  consorziati   puo'   essere
costituita anche  dai  soli  concorrenti  interessati  all'esecuzione
parziale. 
    6. Ai soli fini del possesso dei requisiti  tecnico-professionali
di partecipazione, le prestazioni di  servizi  e  forniture  eseguite
dalla  societa'  sono  riferiti  ai  singoli  concorrenti  riuniti  o
consorziati, secondo  le  rispettive  quote  di  partecipazione  alla
societa' stessa.