Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture 1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. 2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.