Art. 278 
 
                   Finanza di progetto nei servizi 
 
    1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto  di  contratti
di  concessione  di  servizi,  soggetti  privati  possono  presentare
proposte che contengono uno studio  di  fattibilita',  una  bozza  di
convenzione,  un  piano  economico  -  finanziario,  asseverato   dai
soggetti  indicati  dall'articolo  153,  comma  9,  del  codice,  una
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1,
del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle  spese
sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo
153, comma 9, ultimo periodo, del codice. 
    2. Qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  si  avvalga  della
facolta' di cui all'articolo 271,  e'  ammessa  la  presentazione  di
proposte con riferimento a servizi non  indicati  nel  programma.  Le
amministrazioni  valutano  le  proposte  entro  sei  mesi  dal   loro
ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli
studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse; l'adozione  non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino
gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del  presente
articolo. 
    3. La fattibilita' delle  proposte  presentate  e'  valutata,  da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto  il  profilo  della
funzionalita', della fruibilita' del servizio,  della  accessibilita'
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione,
della durata della concessione, delle  tariffe  da  applicare,  della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore  economico  del
piano e del contenuto della  bozza  di  convenzione;  e'  verificata,
altresi', l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.  In
caso   di   pluralita'   di   proposte,   esse    vengono    valutate
comparativamente nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  30,
comma 3, del codice.  A  seguito  della  valutazione  comparativa  e'
individuato il promotore. 
    4. Ai fini della scelta del  concessionario,  le  amministrazioni
aggiudicatrici procedono  ad  indire  una  gara  informale  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene  invitato  anche  il
promotore, ponendo a  base  di  gara  la  proposta  presentata  dallo
stesso. Nella fase di scelta del concessionario,  il  promotore  puo'
adeguare la propria proposta a quella giudicata  dall'amministrazione
piu' conveniente. In tal caso  il  promotore  risultera'  affidatario
della concessione. E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice. 
    5. Per tutto  quanto  non  espressamente  regolato  dal  presente
articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in
quanto compatibili. 
    6 Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di  cui
all'articolo 197, comma 3, del codice. 
 
              Note all'art. 278 
              - Il testo dell'art. 153, comma 9, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “9.   Le   offerte   devono   contenere   un   progetto
          preliminare,   una   bozza   di   convenzione,   un   piano
          economico-finanziario asseverato da una  banca  nonche'  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione; il regolamento detta indicazioni per  chiarire  e
          agevolare le  attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
          valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
          economico-  finanziario  comprende  l'importo  delle  spese
          sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
          anche  dei  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
          all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo'
          superare il 2,5 per  cento  del  valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara.” 
              - Il testo dell'art. 83, comma 1, del citato D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa) - 1. Quando il contratto e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
              a) il prezzo; 
              b) la qualita'; 
              c) il pregio tecnico; 
              d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
              e) le caratteristiche ambientali e il contenimento  dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del prodotto; 
              f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
              g) la redditivita'; 
              h) il servizio successivo alla vendita; 
              i) l'assistenza tecnica; 
              l) la data di consegna ovvero il termine di consegna  o
          di esecuzione; 
              m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
              n) la sicurezza di approvvigionamento; 
              o) in caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.” 
              - Il testo dell'art. 30, commi 3 e 4, del citato D.Lgs.
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. La scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi. 
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza.” 
              - Il testo dell'art. 197, comma 3, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. La disciplina della parte II, titolo III, capo  III
          (promotore finanziario e societa' di progetto), si  applica
          all'affidamento  di  lavori  e  servizi  relativi  ai  beni
          culturali, nonche' alle concessioni di  cui  agli  articoli
          115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5.”