Art. 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture 1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, e' articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene: a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui e' inserita la fornitura o il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto. 2. La progettazione e' predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture puo' avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso puo' integrare o ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1. 3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalita' previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso. 4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica l'articolo 90, comma 8, del codice. 5. E' facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle forniture prestate. 6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.
Note all'art. 279 - Il testo dell'art. 5, comma 5, lettera d), del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a)-c)(omissis) d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;” - Il testo dell'art.94, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 94 (Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti) - 1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.” - Il testo dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e' il seguente: “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”. - Il testo dell'art.109 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 109 (Concorsi in due gradi) - 1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.” - Il testo dell'art. 101, comma 2, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.” - Per il testo dell'art. 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 263. - Il testo dell'art. 39, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 39 (Requisiti di idoneita' professionale) - 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.” - Il testo dell'art. 41, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 41 (Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) - 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).” - Il testo dell'art. 42 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) - 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.” - Il testo dell'art. 45, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi) - 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento. 2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: - dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; - dall'articolo 39; - dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); - dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); - limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); - limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m). 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente. 4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. 5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'. 6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri. 8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.” - Il testo dell'art. 46, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 46 (Documenti e informazioni complementari) - 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.” - Il testo dell'art. 90, comma 8, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.”.