Art. 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' di cui all'articolo 322. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e della forniture per cui si e' effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, puo' stabilire di sottoporre a verifica il progetto. In tal caso la verifica e' effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili. 3. La verifica di cui al comma 2 puo' essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse. 4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 55. 5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell'articolo 56, a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato. 6. Dalla data di accettazione dell'incarico, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.
Note all'art. 280 - Il testo dell'art. 112, comma 6, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "6 Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili."