Art. 280 
 
   Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture 
 
    1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari
o superiore a un milione di euro,  il  progettista  o  i  progettisti
risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso  di
progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione  del
progetto, di una polizza di responsabilita' civile professionale  per
i rischi derivanti  dallo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria
competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data  di
emissione  del  certificato  di  verifica  di  conformita'   di   cui
all'articolo 322. La  garanzia  e'  prestata  per  un  massimale  non
inferiore al  venti  per  cento  dell'importo  dei  servizi  e  della
forniture per cui si e' effettuata la progettazione, con il limite di
500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza  di  garanzia  esonera  le  amministrazioni   pubbliche   dal
pagamento della parcella professionale. 
    2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112,  comma  6,
del codice, puo' stabilire di sottoporre a verifica il  progetto.  In
tal caso la verifica e' effettuata nel rispetto  di  quanto  previsto
dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili. 
    3. La verifica di cui al comma 2  puo'  essere  effettuata  dagli
uffici delle singole  stazioni  appaltanti  individuati  secondo  gli
ordinamenti delle stesse. 
    4.  Gli  esiti  delle  verifiche  sono  riportati  nell'atto   di
validazione  del  progetto  redatto  secondo  le  modalita'  di   cui
all'articolo 55. 
    5. Il soggetto incaricato  della  verifica  di  cui  al  presente
articolo  risponde,  ai  sensi  dell'articolo   56,   a   titolo   di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
verificato. 
    6.  Dalla  data  di  accettazione  dell'incarico,   il   soggetto
incaricato  dell'attivita'  di  verifica  deve  essere  munito  delle
garanzie aventi le caratteristiche indicate  nel  bando  da  ciascuna
stazione appaltante. 
 
              Note all'art. 280 
              - Il testo dell'art. 112, comma 6, del citato D.Lgs. 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "6 Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili."