Art. 281 
 
    Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale 
 
    1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo'
causare danni all'ambiente e  che  richiedono  l'utilizzo  di  misure
volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere
l'applicazione  di  misure  o   sistemi   di   gestione   ambientale,
nell'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  tengono  conto  di
criteri diretti alla riduzione dell'uso delle  risorse  naturali,  di
produzione dei rifiuti, del  risparmio  energetico,  delle  emissioni
inquinanti e dei rischi ambientali,  alle  condizioni  e  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente.